Superbonus anche per lavori eseguiti dalla propria ditta

Il Superbonus 110% spetta per i lavori “trainanti” e “trainati” eseguiti su edifici residenziali. Si tratta di interventi specificamente individuati dall’art. 119 del decreto Rilancio così come modificato dalla manovra di bilancio 2021. Il beneficio, come noto — ricorda il sito Investireoggi.it — può essere goduto nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione oppure, in alternativa, il beneficiario può optare per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito. Lo sconto in fattura è accordato direttamente dell’impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera il corrispettivo nella forma del credito d’imposta (che potrà utilizzare in compensazione oppure cederlo ulteriormente a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari). In caso di opzione per la cessione del credito, questa può avvenire sia verso la stessa impresa che esegue i lavori sia verso terzi soggetti, compresi istituti di credito e finanziari. E’ stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se sussiste un conflitto di interesse laddove gli interventi che danno diritto al Superbonus 110% siano eseguiti dall’impresa di cui è titolare lo stesso beneficiario. In dettaglio, in una Faq presente sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato al Superbonus si chiede se è possibile ai fini del beneficio affidare i lavori ad una ditta in cui è azionista di riferimento e amministratore il medesimo proprietario degli immobili oggetto degli interventi. Al riguardo l’Amministrazione ritiene che, poiché le norme agevolative non prevedono alcuna limitazione al riguardo, ne consegue che ai fini del Superbonus non rileva nemmeno la circostanza che l’esecuzione dei lavori venga affidata ad una impresa in cui l’azionista di riferimento o l’amministratore sia anche il proprietario degli immobili sui quali si effettuano i lavori. Resta fermo, in ogni caso, l’eventuale accertamento in concreto di un utilizzo non corretto della agevolazione in esame.

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